In base al comma 1 ex art.2 del D.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano “la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione dei documenti”. Pertanto, come si evince da tale disposizione e come successivamente chiarito dall’ANAC con la Delibera 1134/2017, le società, nei limiti indicati dall’art. 2bis, sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito, sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti relativamente all’organizzazione e alle attività svolte dell’azienda.
L’accesso civico consiste nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Come previsto e disciplinato dal comma 1 ex art. 5del d.lgs. n.33/2013, l’accesso civico rimane circoscritto a soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dover di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
S.I. Impresa garantisce l’esercizio del diritto di accesso civico predisponendo un’apposita casella di posta elettronica certificata istituzionale, in base all’art.54 D. Lgs. 82/2005: si_impresa@legalmail.it che consente a chiunque, senza indicare motivazioni né sostenere costi, di richiedere documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione tramite l’apposito modulo da compilare e inviare all’ indirizzo di posta elettronica suindicato all’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Luigi Russo (contatti: 0817607214 – l.russo@si-impresa.na.camcom.it)
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Per garantire una più generale esigenza di ‘trasparenza’, nel 2016 il D.lgs. 97 ha introdotto un’importante novità: il diritto all’accesso civico “generalizzato” che può essere attivato da ‘chiunque’, ovvero un diritto a titolarità diffusa. Questa nuova tipologia di accesso civico risponde, nell’intento del legislatore, ad assicurare ai cittadini, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute sia dalle pubbliche amministrazioni che da società in controllo pubblico. La richiesta di accesso è gratuita e non deve essere motivata.
È opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce ma si cumula al diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Come ha chiarito l’ANAC con la Delibera 1134/2017: l’ accesso generalizzato riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente ai sensi del D.lgs. 33/2013, e si applica alle amministrazioni e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico per i dati relativi all’organizzazione e all’attività svolta (mentre per gli altri soggetti di diritto privato come individuati al comma 3 art. 2bis del D.lgs.33/2013, riguarda i dati e i documenti relativi alle sole attività di pubblico interesse svolte).
Pertanto l’accesso civico c.d. “generalizzato” è il diritto di chiunque,senza che ci sia una legittimazione soggettiva del richiedente, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Pur sempre nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5bis del decreto trasparenza (D.lgs. 33/2013).
L’istanza deve contenere il dettaglio dei documenti, dei dati e delle informazioni per i quali si chiede la pubblicazione, per informazioni si deve considerare solo la rielaborazione di dati già detenuti dall’ente. Può essere redatta per iscritto utilizzando l’apposito modulo e inviarlo all’indirizzo mail: si_impresa@legalmail.it